Risarcimenti anche ai genitori del figlio macroleso ma non deceduto

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Risarcimenti anche ai genitori del figlio macroleso
Risarcimenti anche ai genitori del figlio macroleso

Prosegue la collaborazione con l’avv. Luca De Silvestri, della società vicentina DSR – De Silvestri Risarcimenti Srls, specializzata nella tutela dei danneggiati da incidenti stradali, per affrontare oggi il tema dei risarcimenti ai genitori di figli macrolesi ma non deceduti.

Sostiene la scrittrice Natalia Milazzo, nel titolo di un suo libro, che “i figli sò piezz’e core” perché, in effetti, quello genitoriale è il rapporto parentale più intenso. Eppure, sino a poco tempo fa, la giurisprudenza era oscillante se, in caso di incidente stradale con lesioni gravi al figlio minore per colpa di terzi, ai genitori competesse o meno un risarcimento personale quale corrispettivo per il dolore subito.

Secondo un indirizzo restrittivo, i congiunti potevano vantare pretese risarcitorie per la loro sofferenza interiore solo ed esclusivamente in caso di morte della vittima, a nulla rilevando i casi in cui il minore non fosse più stato in grado di frequentare la scuola (o di frequentarla con profitto) e fosse stata accertata la sua impossibilità ad aspirare ad una serena vita futura, sia lavorativa che di relazione.

Non mancavano però giudici che sostenevano, al contrario, che a fronte dell’evidente gravità del sinistro, della giovanissima età della vittima e dei postumi riportati, doveva riconoscersi la sussistenza del danno morale dei genitori, secondo peraltro il comune sentire. Anche perché, nella stessa logica di attenzione nei confronti della sofferenza interiore, non mancavano sentenze, a fronte di un dolore evidentemente non comparabile con quello genitoriale, in cui si era giustamente riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per perdita dell’animale d’affezione, qualificata anch’essa quale “interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta” (Tribunale di Pavia, sent. n. 1266/2016).

Già un paio di anni fa, la Cassazione aveva perciò iniziato con il riconoscere la spettanza del danno morale ad un padre che, a causa delle gravi lesioni cagionate al figlio coinvolto in un incidente stradale, aveva fondatamente temuto la sua morte (sent. n. 17058/2017), ed a questa ha fatto seguito una più articolata pronuncia della stessa Corte (Ord. 2809/2018 n. 23469) che ha finalmente posto fine ad ogni dubbio, cassando il giudizio della Corte d’Appello di Milano la quale, in linea con il Tribunale, aveva negato il ristoro dei danni non patrimoniali ad un genitore, amministratore di sostegno del figlio, che aveva riportato postumi permanenti di natura psichica del 45% – 50%.

Nel rilevare l’errore di diritto, gli Ermellini hanno più nello specifico osservato come solo la soluzione da loro accolta fosse del tutto in linea sia con il dettato dei codici civile e penale, che legittimano tale tipologia di risarcimento in conseguenza di un reato (nel caso lesioni colpose gravi e/o gravissime) senza prevedere limitazioni di beneficiari, sia con il Codice delle Assicurazioni, che prevede ora, nel dettaglio, tutte le ipotesi di danno non patrimoniale. Hanno però fatto presente gli stessi come le pretese di ristoro non possano tuttavia essere invocate automaticamente, ma debbano essere soddisfatte dai giudici di merito solo alla luce di una reale sofferenza interiore, dimostrata a seguito di una approfondita ed esaustiva istruttoria che, tenendo conto della particolarità di ciascun caso concreto, abbia dato ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, anche presuntivi, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.

Avv. Luca De Silvestri

DSR – De Silvestri Risarcimenti Srls