Saldi invernali dal 4 gennaio

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I saldi invernali partono sabato 4 gennaio 2020, anche se è diventata consuetudine per alcuni negozianti anticipare la data ufficiale con attività informative dedicate ai clienti abituali quali ad esempio trattamenti di favore ed inviti speciali, diffusi anche via sms, facebook o twitter.

Le vendite di fine stagione riguardano tutte le merci a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono vendute entro un certo periodo. 

Le norme, nazionali e regionali, stabiliscono i periodi entro i quali possono svolgersi i saldi:

Per evitare incomprensioni e contestazion forniamo alcune informazioni utili al consumatore finale.

Le merci a saldo devono:

  • essere separate dalle altre presenti in negozio;

  • avere un cartellino indicante il prezzo pieno, la percentuale di sconto, il prezzo finale;

  • essere pubblicizzate come SALDI o VENDITE DI FINE STAGIONE.

Alle vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno (norme del codice civile, codice del consumo, … ), che prevedono ad esempio l’emissione dello scontrino, l’obbligo della sostituzione di merci difettate, la garanzia, ecc..

L’abbigliamento in saldo si può indossare per prova taglia e pagare con carta di credito o bancomat, nei negozi che normalmente accettano questo tipo di pagamento ed espongono i relativi loghi.

Non è perciò lecita la dicitura “sulle merci a saldo non viene accettata la carta di credito” e simili.
Per questo comportamento non è prevista sanzione, ma deve essere comunicato il fatto al gestore della carta, che provvederà in proprio a diffidare l’attività.
Conservare lo scontrino è il modo per dimostrare che l’acquisto è avvenuto in quel negozio. Questo documento consente al consumatore l’esercizio di ogni suo diritto.

La merce in saldo si può cambiare?

I difetti che il consumatore ha diritto di contestare all’esercente valgono anche sulla merce ribassata. Riguardano però esclusivamente i difetti occulti, ovvero quelli non palesemente riconoscibili a chiunque e/o non dichiarati dal venditore.

Se un oggetto viene venduto a prezzo ribassato perchè difettoso, non può poi essere richiesta la sua sostituzione contestando quel medesimo difetto!

La dicitura generalizzata “la merce in saldo non si cambia”  riguarda quindi solo la merce integra, poiché la possibilità di cambio è una facoltà che spetta comunque all’esercente, al quale si dovrebbe chiedere al momento dell’acquisto, se la merce può indurre ad un ripensamento (una taglia sbagliata, un regalo non gradito…).

Esiste quindi il diritto di recesso per gli acquisti fatti in un esercizio commerciale solo nei casi in cui il capo non è conforme o difettato, in tal caso il venditore è obbligato a ripararlo o sostituirlo.
Nel caso ciò risulti impossibile, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla restituzione di quanto pagato. Il vizio del capo deve essere denunciato entro 60 giorni dalla data nel quale viene scoperto.

Il cliente non ha diritto ad una riduzione del prezzo  se, dopo aver acquistato una merce in promozione, trova lo stesso articolo ad una cifra più bassa in un altro esercizio.

Buona abitudine per l’acquisto capi di abbigliamento è quella di controllare l’etichetta di composizione e di confrontarla con quella di istruzione per il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura, perchè le regole di manutenzione del capo devono essere coerenti con il tipo di materiale impiegato (per esempio la seta è notoriamente un tessuto molto delicato, che richiede un lavaggio particolare affinché il capo d’abbigliamento lavato non si rovini).

Altro accorgimento da adottare è quello di prestare attenzione alla veridicità del marchio sui prodotti di marca, per tutelarsi dal rischio di restare truffati da casi di contraffazione (vedi articolo dedicato). 
 

Riferimenti normativi