Sentenza di indennizzo a Elena Donazzan, il direttore Coviello e la società editrice di VicenzaPiu.com: non siamo in grado di opporci

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Testata sentenza Donazzan vs Coviello
Testata sentenza Donazzan vs Coviello

Dopo anni dal decreto penale del 28 dicembre 2015 per 750 euro, regolarmente da me pagati sia pure a fatica e non opposti perché mi costava di più che saldare quanto deciso dal giudice senza contraddittorio in prima istanza, l’assessore regionale del Veneto all’istruzione, al lavoro e alla formazione è ricorsa il 30 dicembre 2017 al tribunale civile di Vicenza per l’articolo “incriminato” che, titolando “Elena Donazzan razzista. E “assessore di m…”? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori”, commentava gli epiteti rivolti dall’esponente politica di Pove a “un magrebino di merda” e l’esaltazione del “Patriota Camerata pronto a farsi giustizia” per difenderla dal ladro.

In questa sede l’ex An, Poi Forza Italia e ora “Amo il Veneto” ha chiesto “la condanna di tutti i convenuti (lo scrivente direttore e l’editore Media Choice srl, ndr) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella misura di € 50.000,00 e la condanna dei giornalisti al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12 L. n .47/1948. Ha chiesto inoltre la cancellazione dal sito internet del quotidiano degli articoli in questione e la pubblicazione del provvedimento”.

Abbiamo argomentato in occasione del procedimento davanti al magistrato (il giudice onorario Luigi Giglio) del tribunale di Vicenza le nostre ragioni sul diritto di cronaca anche davanti ai rilievi in udienza non propriamente pertinenti sull’inchiesta sui fondi della formazione, anche questa oggetto di contestazioni legali però in altre sedi, ma il magistrato ha ritenuto di condannare me, direttore di VicenzaPiù.com, e l’editore Media Choice srl.

Non ci opporremo anche questa volta alla decisione del giudice (la cifra stabilita è di 30.000 euro più le spese legali più i costi ulteriormente insostenibili per le pubblicazioni imposte su due media locali e uno nazionale per due volte oltre che sulle loro edizioni online), perché dovremmo mettere in conto delle consistenti spese legali sia in caso di accoglimento totale o parziale delle nostre obiezioni sia, peggio, in caso di soccombenza, in aggiunta all’importo già di per se stesso non sostenibile né dal direttore per il suo reddito né dalla Media Choice srl (il danno stabilito ammonta a metà del suo fatturato annuale… prima della messa in liquidazione).

Inoltre sono molte altre le cause in corso in cui proveremo, per professionalità e per rispetto dei nostri lettori, a difendere le nostre ragioni giornalistiche e ciò lo faremo finché esisteremo e sia pure con risorse minimali ma non confrontabili ad oggi con quelle già imposte da questa decisione con tutta evidenza fuori da ogni umana eseguibilità.

Ottemperiamo, quindi, alla sentenza per le parti in nostro potere e cioè l’eliminazione di quanto imposto da www.vipiu.it (il primo articolo è cancellato mentre per gli altri interpretiamo il volere del giudice dando mandato ai tecnici di eliminare le parti che riguardano la sig.ra Donazzan e lasciando vive quelle che riguardano la cronaca che non la tocca ma che riferisce di fatti e vicende tipo quelle di Gianni Zonin che il giudice pensiamo non intenda voler far cancellare).

Postiamo su FB e twittiamo, quindi, questa pubblicazione come e dove imposto.

Ci siamo, poi, attivati per sapere come e se poter ottemperare alle richieste del giudice di cancellazione da Facebook e  Twitter (da quanto ci risulta dalle cronache criminali ciò è arduo se non impossibile di fatto per la viralità dei social).

Nulla, ovviamente, possiamo per la pubblicazione anche sul cartaceo VicenzaPiù, come decretato dal giudice, perché il cartaceo non è più pubblicato dal dicembre 2015.

Infine chiederemo al nostro legale, avv. Marco Ellero, di illuminarci su cosa significhi questo passaggio del dispositivo del giudice Giglio: “…ing. Coviello, rispetto al quale inibisce l’ulteriore diffusione delle notizie“.

Ecco, quindi, il dispositivo che, un giorno prima della stabilita scadenza dei 30 giorni, pubblichiamo per legge ma, anche, non volendo farci giustizia da soli perché la conoscano i nostri lettori oltre a chiunque altro voglia leggerla.

Giovanni Coviello

direttore di VicenzaPiu.com

liquidatore di Media Choice srl

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IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice dott. Luigi Giglio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente Sig.ra DONAZZAN ELENA contro il convenuto Sig. COVIELLO GIOVANNI e MEDlA CHOICE Srl ogni altra istanza e deduzione respinta così decide:

  1. previa declaratoria della valenza  diffamatoria, nei sensi e  nei limiti di cui in motivazione, delle affermazioni contenute  negli articoli in data 14.08.2015, in data 20.10.2016  aggiornato in data 21.10.2016 (titolo “Regione Veneto “boccia” Elena Donazzan che voleva oscurare “Vicenza. La città sbancata”. Era gelosa perché si sentiva trascurata? Allora la seguiremo di… più, anche in Procura“, ndr) nonché in data 24.10.2016 (“L’ex BPVi Gianni Zonin vuole un milione dal direttore di VicenzaPiù, ed è subito udienza il 25 ottobre. Giovanni Coviello che ha difeso dal suo ex presidente la Fondazione Roi “cita” Il Fatto: la liberta di stampa costa, ma ripaga”, ndr)
  2. condanna i convenuti  in  solido  al  risarcimento  dei  danninon patrimoniali a favore della Sig .ra Donazzan Elena , liquidati in via equitativa in €   30.000,00 (trentamila/00) in moneta  attuale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente fino al soddisfo;
  3. condanna i convenuti in solido a pagare all’Erario la somma di € 118,50 ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis d.lgs .28/2010;
  4. condanna i convenuti in solido alla rimozione dal sito internet www.vipiu.it, dalla pagina Facebook “VicenzaPiù Quotidiano Web” e dalle pagina personale Facebook e Twitter dell’Ing . Coviello, degli articoli di cui al capo 1 che precede;
  5. fissa ai sensi dell’art. 614 c.p.c. bis in € 50,00 la somma che i resistenti dovranno corrispondere alla Sig .ra Donazzan Elena per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto ordinato al punto che precede, a partire da 30 giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento agli interessati;
  6. ordina ex art. 120 c.p.c . ai convenuti di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto (intestazione e dispositivo) e per due volte, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani Il Giornale di   Vicenza,   Il   Gazzettino  e Il Corriere  del Veneto sia nella versione cartacea, sia nella versione online – oltre che  sul periodico a  stampa  VICENZAPIU,   nonché in via  permanente sulla pagina www.vipiu.it e sulle pagine Facebook “VicenzaPiù Ouotidiano Web”  e su quelle personali dell’ing. Coviello, rispetto al quale inibisce l’ulteriore diffusione delle notizie, il tutto a cura e spese dei convenuti  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento giudiziale,  autorizzando  sin  da  ora  parte ricorrente, ove tale ordine non fosse adempiuto nel termine indicato, a provvedervi direttamente ponendo a carico dei convenuti in  solido le relative spese;
  7. rigetta ogni altra domanda spiegata dalle parti per le motivazioni ut sopra.
  8. fissa la somma di euro 1. 000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dell’inibitoria sopra statuita;
  9. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alla Sig .ra Donazzan Elena le spese di lite, liquidate in € 4.736,50 oltre IVA e CPA e Spese Generali al 15% come per legge.

È esecutiva ope legis il 27 marzo 2019

Vicenza, 27 marzo 2019

Il giudice dott. Luigi Giglio

Timbro 28 marzo 2019

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Qui per trasparenza verso i lettori e, magari, per maggiore soddisfazione dei diritti che ha vantato la sig.ra Donazzan pubblichiamo il link alla sentenza completa