Da domani, martedì 23 febbraio, anche a Vicenza scatta il livello arancione con le limitazioni aggiuntive alla circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4, dopo che l’Arpav ha comunicato che nel territorio comunale di Vicenza e in molte altre zone del Veneto è stato raggiunto il livello di allerta arancione per il PM10.
Da martedì 23 febbraio, pertanto, e almeno fino al nuovo bollettino Arpav previsto per giovedì 25, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE.
Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.
Eccezioni
Sono confermate le eccezioni in vigore lo scorso anno: potranno circolare i veicoli condotti da persone con Isee fino a 16.700 euro, da residenti over 65, i veicoli con almeno 3 persone a bordo. È stata inserita, inoltre, la deroga per i veicoli di chi assiste persone in isolamento fiduciario per il Coronavirus.
Nel dettaglio, potranno sempre circolare, indipendentemente dal livello di inquinamento dell’aria, i veicoli a emissione zero o ibridi; quelli condotti da persone con Isee fino a 16.700 euro, da ultrasessantacinquenni (di proprietà o di un familiare); i veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling); i veicoli commerciali diesel Euro 3 e 4 (fino alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30 per carico/scarico merci); i veicoli utilizzati per cantieri edili e stradali cantiere (fino alle 11 e dalle 15 alle 17.30), i veicoli utilizzati per il trasporto di: bambini e ragazzi a scuola, persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, persone che devono recarsi alla stazione dei treni o di Svt, ospiti di alberghi e strutture di accoglienza; i veicoli adibiti a cerimonie nuziali, funebri, etc.; quelli d’epoca e di interesse storico e collezionistico; i veicoli in uso ad avvocati, autoscuole, direttori e giudici di gare sportive, farmacisti, donatori di sangue, professionisti e responsabili della sicurezza dei cantieri, ministri di culto, ambulanti dei mercati cittadini, lavoratori turnisti (residenti o con sede di lavoro a Vicenza).
A queste eccezioni quest’anno si aggiunge il permesso di circolare per i veicoli condotti da chi deve assistere persone in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus.
Parcheggi
Tutti i parcheggi di interscambio, che permettono di arrivare in centro storico utilizzando il bus navetta (Bassano, Cricoli, Quasimodo), saranno sempre accessibili anche ai veicoli interdetti alla circolazione.
Sanzioni
Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 164 euro a 664 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Inoltre, è vietato mantenere acceso il motore durante le soste e gli arresti superiori al minuto.
Disposizioni sul riscaldamento
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 2 stelle. È vietato utilizzare impianti inferiori alle 3 e alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità rispettivamente arancione o rosso, ovvero dopo 4 giorni o 10 giorni consecutivi di sforamento del livello di 50 microgrammi di pm10 per metro cubo d’aria. È sempre vietato, inoltre, bruciare ramaglie all’aperto nei centri abitati; dal 15 ottobre al 28 febbraio di ogni anno il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.