Terzo trasportato, i privilegi risarcitori del più a rischio in caso di incidenti

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Il terzo trasportato, soggetto più a rischio negli incidenti
Il terzo trasportato, soggetto più a rischio negli incidenti

Si dice che il posto della morte di chi viaggia in autovettura sia quello del terzo trasportato accanto al conducente, anche se un recentissimo studio condotto in Belgio ha riscontrato, invece, che il posto più pericoloso sarebbe quello sul sedile centrale posteriore, anche per la mancanza delle cinture di sicurezza. E’ certo, comunque, che in caso di incidente, d’auto o di moto, la sorte del passeggero non dipende da lui, perché è nelle mani dei guidatori dei veicoli antagonisti.

Il terzo trasportato è dunque il soggetto debole che più di ogni altro merita di essere risarcito, sia per le lesioni che per i danni ai suoi beni, anche se è solo dal 2005, con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, che la sua posizione è stata privilegiata per legge. Oltre alla possibilità di agire, come in precedenza, contro il conducente colpevole della vettura antagonista, egli può infatti chiedere di essere risarcito direttamente dalla Compagnia Assicuratrice del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall’individuazione del responsabile del sinistro.

L’art. 141 del Codice, su cui si fonda l’indubbio privilegio, non chiarisce però chi sia il “terzo trasportato” che ne gode, e ciò ha fatto nascere una serie di interrogativi. E’ stata la magistratura che, ispirandosi a principi solidaristici che affondano le loro radici nel diritto romano, accolti anche dalla giurisprudenza comunitaria, ha rigettato progressivamente interpretazioni troppo restrittive che avrebbero vanificato la chiara volontà del legislatore di favorire comunque gli incolpevoli passeggeri.

Si è così cominciato a ritenere ricompresi nella tutela un numero sempre crescente di trasportati, quali lo stesso proprietario del mezzo, il coniuge comproprietario ed il passeggero ospitato a titolo di cortesia e, sul presupposto la legge richiede soltanto la sussistenza di un sinistro e del danno subito dal passeggero, ma non necessariamente lo scontro tra almeno due veicoli, la tutela privilegiata è stata ritenuta applicabile anche nel caso in cui sia rimasto coinvolto solo il mezzo di chi lo ospitava, ad esempio perché fuoriuscito di strada.

Analogo percorso interpretativo è stato seguito sul versante del conducente in quanto sono state ritenute irrilevanti le circostanze che esso non sia stato identificato, fosse privo di assicurazione ovvero circolasse ubriaco, drogato o contro la volontà del proprietario. Si è inoltre ritenuto, prendendo lo spunto da una pronuncia del 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che deve ritenersi illegittimo ogni patto che condizioni all’identità del conducente la copertura assicurativa del trasportato, rendendo così nulle tutte le clausole di “guida esclusiva”.

Il definitivo punto di arrivo del percorso giurisprudenziale favorente è stato raggiunto con una recentissima ordinanza della Cassazione (n. 1279/2019), che ribaltando il giudizio del Tribunale di Padova, ha stabilito che il diritto di un passeggero padovano non poteva essere vanificato dalla circostanza che il guidatore colpevole della vettura antagonista fosse assicurato con una Compagnia bulgara. Ha infatti sentenziato la Corte che i diritti del terzo trasportato non presuppongono affatto che il sinistro sia avvenuto tra veicoli assicurati da Compagnie aderenti alla Convenzione assicurativa per il risarcimento diretto (c.d. CARD), che consente alla Compagnia che risarcisce di rivalersi sulla consorella, possibilità che nel caso era esclusa.

La progressiva eliminazione di ogni presunto ostacolo consente ora l’integrale applicazione del principio vulneratus ante omnia reficendus. Il trasportato, conclusivamente, ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno dall’Assicurazione del conducente, con la sola esclusione del caso fortuito dovuto ad eventi eccezionali ed imprevedibili e purché egli non sia consapevole della circolazione illegale del veicolo, come nei casi di rapinatori, terroristi o ladri ovvero, da ultimo, non sia esso stesso responsabile dell’accaduto, per esempio per omesso uso delle cinture di sicurezza.

Avv. Luca De Silvestri

Prosegue la collaborazione con l’avv. Luca De Silvestri, della società vicentina DSR – De Silvestri Risarcimenti Srls, specializzata nella tutela dei danneggiati da incidenti stradali, che ha pubblicato questo contributo anche sulla rivista dell’ACI l’Automobile