Cos’è
Il termine tirocinio è spesso affiancato o sostituito dal termine stage. Entrambi rimandano ad un’esperienza di formazione pratica svolta all’interno di un contesto lavorativo.
Il tirocinio offre l’opportunità di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro e di acquisire competenze di base, tecnico operative e trasversali.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Il Tirocinio può essere curriculare o extracurriculare:
- tirocini curricolari: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione.
- tirocini extracurriculari: i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari e tirocini per accesso alla professione.
Il Comune di Verona ospita esclusivamente studenti per tirocini curriculari.
Entro la prima settimana di tirocinio, o comunque dopo aver ricevuto le credenziali di accesso ai sistemi informativi e alla piattaforma E-learining, i tirocinanti devono svolgere il corso di formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’artt. 37 del D. Lgs 81/2008 e del relativo Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – Allegato A – e ottenuto la relativa certificazione.
L’attività dovrà essere svolta durante l’orario di tirocinio.
I tirocinanti già in possesso degli attestati, sono esonerati dallo svolgimento del corso, previa verifica della validità degli attestati.
I PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) hanno in comune con stage e tirocini la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento. La legge
Prima dell’inizio dei PCTO gli studenti devono avere frequentato il corso di formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’artt. 37 del D. Lgs 81/2008 e del relativo Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – Allegato A – e ottenuto la relativa certificazione.
Come
Le modalità di attivazione variano in base alla condizione del candidato.
Tutte le informazioni sono disponibili alle pagine dedicate:
Normativa di riferimento
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
- Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007). L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego viene esteso anche ai tirocini di formazione di orientamento e viene posto in capo al soggetto ospitante
- Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 1324
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 Novembre 2017, n. 1816 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”
- Art. 1, commi 784-787 della legge 145/2018
Informazioni e contatti
Promozione Lavoro – Ufficio Tirocini
Referenti: Cristina Ceriani – Michele Breveglieri
Responsabile: Miriam Salardi
Via Ponte Aleardi 15 (ingresso anche da Via Macello, 5)
37121 Verona
tel +39 045 807 8767 – 8782 fax +39 045 807 8766
e-mail: tirocini@comune.verona.it
PEC: servizi.sociali@pec.comune.verona.it
Orari di apertura al pubblico
lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13
(per informazioni)