Dopo i vari rumors, esplosi oggi dopo la nota Ansa su Luigi Di Maio, sulle obiezioni della Commissione europea ai commi da 493 a 507 della legge n. 145/2018 istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori (della Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e delle quattro banche dell’Italia centrale poste in risoluzione, tutte comunque ricomprese tra quelle poste in Lca “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018″ siamo in grado di pubblicare le richieste pervenute al Mef, segnatamente al direttore generale dr. Alessandro Rivera con il 31 gennaio come data attesa per le risposte.
Detto che ci piacerebbe sapere quando Rivera ha ricevuto la lettera visto che il ministro Giovanni Tria aveva assicurato solo pochi giorni fa, il 17 gennaio, che «ad oggi l’Europa non ha intrapreso alcuna azione, neanche informale, sul “Fondo Indennizzo Risparmiatori», ecco, per andare sul concreto, quanto si legge in premessa della lettera che circola negli ambienti romani:
«La Commissione conosce l’importanza di indennizzare gli investitori in caso di “misselling” e le conseguenze devono essere a carico del responsabile della stessa banca. Se ciò non è possibile perché tale responsabile ha lasciato il mercato, la compensazione può avvenire – come già accaduto in passato – seguendo taluni criteri: i) il giudizio di una corte o il parere di un arbitro che accerti formalmente che si sia trattato di misselling o almeno la fissazione di criteri che assicurino che il rimborso sia dovuto a ragioni di urgenza sociale; ii) l’uscita dal mercato del venditore dei prodotti finanziari; iii) la destinazione della misura ad investitori non professionali; iv) il pagamento della compensazione solo dopo aver posto in atto il burden sharing».
Detto ciò per la Commissione «è importante che ogni previsione nazionale in materia sia compatibile con la normativa ed i principi europei così da assicurare che una siffatta compensazione con i soldi dei contribuenti sia ritenuta una misura sociale ex post volta a compensare gli investitori retail vulnerabili. La Commissione monitora affinché le nuove leggi adottate dagli Stati membri siano compatibili con il diritto dell’Unione».
Fatte le premesse normative e di principio (e chiedendoci se i denari dei Fondi dormienti siano dei contribuenti) la Commissione scrive di volere «alcuni chiarimenti a proposito dei citati commi 493-507 della legge di bilancio per permetterci di comprenderne appieno l’impatto.
- A proposito del periodo di riferimento della liquidazione coatta amministrativa (16 novembre 2015 – 1 gennaio 2019 da correggere, ndr, per evidente refuso in “prima del 1° gennaio 2018″) indicata dal comma 493:
- da chiarire se gli investitori di Banca popolare di Vicenza e di Veneto banca sono inclusi nell’ambito di applicazione della previsione?
- da chiarire se gli investitori di Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti sono inclusi nell’ambito di applicazione della previsione? Se sì, la compensazione sarebbe disponibile solo per gli investitori lasciati nella “entità residua” che era sotto liquidazione?
- da chiarire se altre banche sono incluse nell’ambito di applicazione della previsione?
- da confermare che la banca Monte Paschi di Siena non rientra nell’ambito di applicazione della previsione? Può chiarire se gli investitori di questa banca, che hanno sopportato perdite, sono abilitati a ricevere (o hanno ricevuto) alcun indennizzo e, se sì, in base a quale legge italiana e a quali condizioni?
- Il comma 494 individua specifiche categorie di investitori cui si applica l’indennizzo, mentre i commi da 495 a 505 prevedono specifiche esclusioni per altre categorie. Può per favore esplicitare i criteri in base ai quali queste categorie di investitori sono state selezionate? Tale categorizzazione di investitori è basata sulle previsioni recate dalla MiFID?
- Osserviamo che la legge di bilancio non prevede un meccanismo volto ad accertare caso per caso se vi è stata violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (secondo il TUF).
- Può (il destinatario Rivera, ndr) per favore confermare che tali doveri derivano dalla normativa nazionale di attuazione della MiFID? Al riguardo, vengono in rilievo altre norme nazionali?
- Può chiarire se la legge prevede una presunzione di violazione di tali regole nei confronti delle categorie indicate dal comma 494?
- Ove vi fosse tale presunzione, su quali criteri prestabiliti è basata? Tali criteri sono in linea con quelli adottati nel 2016 in relazione al fallimento delle 4 piccole banche italiane (Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti) alla fine del 2015 (successivamente estesi alla liquidazione, a giugno 2017, delle 2 banche venete)?
- Ove tale presunzione non vi fosse, c’è un meccanismo idoneo a valutare caso per caso se vi è stata effettivamente la violazione dei citati doveri? Può chiarire se l’Arbitro per le controversie bancarie è coinvolto nelle procedure per accordare la compensazione?
- Gli investitori indennizzati conservano il diritto di agire contro l’istituzione posta in liquidazione coatta amministrativa sul piano del misselling? Se questi istituti venissero venduti ad altri, gli investitori indennizzati avrebbero il diritto di agire contro i successori? Inoltre, avrebbero altri diritti nei riguardi della situazione di insolvenza?
- Lo Stato può surrogarsi nei diritti degli investitori indennizzati (nei confronti della situazione di insolvenza o in qualche diritto di successione)?
- Se la legge si applica agli investitori di Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti, come si inquadra tale indennizzo alla luce dell’obiettivo di minimizzare l’aiuto pubblico?
- In quale misura gli investitori indennizzabili sulla base della legge di bilancio possono anche essere indennizzati dal Fondo nazionale di garanzia? I due ambiti sono diversi? Se sì, come si giustifica tale diversità?
- La legge di bilancio prevede l’adozione di un decreto ministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- Si può avere una copia dello schema di decreto? Qual è la data di emanazione prevista?
- Potrebbe darci informazioni ulteriori sul contenuto della proposta di decreto, includendo elementi sulla commissione tecnica che valuterà de richieste di indennizzo?
- Può chiarire se immagina che il fondo indennizzo previsto dalla legge n. 145/2018 sia operativo per un periodo di tempo limitato (es. dal 2019 al 2021) o anche dopo?
Ed ecco l’ultima richiesta, quella sul termine per la risposta:
«le saremmo grati se provvedesse a rispondere entro il 31.01.2019. Speriamo che, ai fini dell’adozione del decreto, possa tenere in considerazione gli aspetti evidenziati in questa lettera».
Perché se ne sa ora oggi, l’ultimo giorno previsto per la risposta?
Comunque, a meno che non si voglia giocare sulla pelle dei risparmiatori, il saluto finale della Commissione («Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento») oltre alle premesse e alle domande fatte, che non sono una bocciatura ma solo una richiesta di chiarimenti, siamo e dobbiamo essere convinti che chi di dovere, prima ancora di diffondere altri allarmi, o allarmismi, abbia risposto nel modo più convincente e più giusto per i risparmiatori e più accettabile per le regole da rispettare.