Vaccino anti-Covid, Aduc: nuova frontiera della ‘muscolarità’ nei conflitti tra genitori separati

331
genitori separati e vaccino anti Covid
genitori separati e vaccino anti Covid

La notizia che la sezione famiglia del Tribunale civile di Milano (1) abbia autorizzato il padre a far vaccinare la figlia quattordicenne, al momento contraria, senza il consenso della madre, contraria, è giustamente una notizia. Fino ad oggi le altre pronunce avevano riguardato casi di minori favorevoli al vaccino che trovando ostacolo in uno o entrambi i genitori ed erano ricorsi al giudice, che aveva deciso conformemente alla volontà espressa dai minori – afferma nel comunicato che pubblichiamo Elisabetta Bavasso, legale, consulente dell’associazione Aduc  (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr).

In questo caso il giudice neutralizza la rilevanza dell’opposizione della madre, e, contrariamente alla dichiarazione della minore autorizza il padre a procedere alla vaccinazione.

E’ finita qui? No

La minore è obbligata a ricevere il vaccino anche se resta contraria, no.

Quello che ci interessa non è il merito: vaccino si o vaccino no, bensì come genitori ed istituzione trattano i minori.

I minori legalmente sono “incapaci”, ovvero non possono agire direttamente per la tutela dei propri diritti, ma quando si tratta di diritti personali possono agire eccome, almeno dal compimento dei 14 anni. Dopo i 14 anni sono responsabili penalmente, si chiede loro il consenso diretto per un intervento chirurgico che non sia salva vita, è obbligo che il giudice li senta nelle procedure che riguardano il loro affidamento.

La fattispecie, come si dice in linguaggio giuridico, si inquadra nel tema del diritto all’autodeterminazione del minore.

La volontà del minore non è vincolante, ed è evidente che la libertà dell’autodeterminazione è alla base del rispetto delle decisioni che il minore ha maturato. Questo è il punto che ci interessa,

Che strumenti ha, o ha usato, il giudice per giungere alla convinzione che il rifiuto della minore fosse derivato da sostanziale disinformazione o condizionamento materno?

E, comunque, nel disporre in senso opposto alla convinzione del minore che (1) era anche non così assoluta, il giudice non deve tener conto del bilanciamento tra il possibile trauma del minore e il vantaggio per sé medesimo?

Se il giudice fosse stata NO-VAX avrebbe deciso allo stesso modo.

Sono domande legittime perché la legge lo dice e lo ripete di continuo: ogni provvedimento che riguardi i minori va preso nel loro esclusivo interesse.

Il giudice non ha deciso che la minore si “deve vaccinare anche contro il proprio consenso”, ha solo dato al padre che esercita la responsabilità genitoriale di farlo senza il consenso della madre.

Tanto per essere chiari: se il padre con autorità porta la figlia al cospetto del medico vaccinatore, col provvedimento del giudice, ma la ragazza dice che non vuole vaccinarsi, il medico non può farlo con la forza. Troppe volte si confonde l’obbligo con la coercibilità fisica.

Però c’è una coercizione morale che passa dietro ricatti più o meno vili, a volte nei rapporti familiari.

Cosa farà questo padre?

Il nostro consiglio: ora che l’ha avuta vinta contro la madre no-vax, si rilassi, ascolti sua figlia, cerchi di capire e faccia tesoro di questa esperienza per esercitare amorevolmente la responsabilità genitoriale che, infatti, non si chiama più patria potestà e neppure potestà genitoriale.

 

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2021/novembre/ferrarella.pdf

 

Elisabetta Bavasso, legale, consulente Aduc