Veicoli con targa estera: le norme

155

Controlli serrati e sanzioni più severe per chi circola sul territorio nazionale con veicoli muniti di targa estera, ma risiede in Italia (residenza anagrafica) da oltre 60 giorni.

L’obiettivo è quello di limitare il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione” e ostacolare coloro che con l’espediente della targa estera eludono il fisco, non pagano il bollo né l’assicurazione e nemmeno eventuali sanzioni.

LE NORME

Gli artt. 93 e 132 del Codice della Strada impongono il divieto per chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare sul territorio nazionale con veicoli muniti di targa estera.

Le deroghe sono ammesse per l’utilizzo di veicoli con targa estera in leasing o in locazione senza conducente solo se la ditta proprietaria ha la propria sede in un altro stato UE (o entro lo Spazio Economico Europeo) senza avere una sede secondaria in Italia.

I conducenti di tali veicoli (dipendenti o collaboratori) dovranno però essere muniti di un documento avente data certa e redatto in una delle lingue della Comunità Europea, che attesti la durata della disponibilità del veicolo ed i dati completi del soggetto abilitato alla guida, nonché natura e durata del rapporto di lavoro.

Occorre sottolineare che della violazione alle norme descritte risponde non solo il proprietario con sede in altro stato UE, ma pure il soggetto che a qualunque titolo ha la disponibilità del veicolo.

********************************************************


SANZIONI

Per i trasgressori è previsto il ritiro del documento di circolazione, con il pagamento di una sanzione amministrativa di € 712 (ridotta a € 498,40 se pagata entro 5 giorni).

La regolarizzazione dovrà avvenire entro 180 giorni, tempo nel quale il veicolo sarà tenuto in deposito.

Scaduto il termine di 6 mesi senza reimmatricolazione o richiesta del foglio di via per l’estero, scatterà poi la confisca del veicolo.

********************************************************