Ecco di seguito i pareri e le compatibilità espresse dal Comune di Vicenza inviati alla Regione Veneto per la richiesta riguardo tre progetti relativi alla Caserma Ederle, Caserma Del Din e Villaggio della Pace, previsti all’ordine del giorno del prossimo Co.Mi.Pa., in riferimento al “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e al “Codice dell’ordinamento militare”. Nei seguenti file invece i documenti originali con i singoli progetti: Progetto villaggio pace (allegato B) (allegato A) Richiesta da RV di parere su tre progetti (allegato uno) (allegato due) (allegato tre)
Costruzione autoparco per veicoli tattici, Caserma Del Din, Vicenza, Italia
Parere FAVOREVOLE condizionato all’adozione nella realizzazione di quegli interventi atti a garantire l’invarianza idraulica.
Migliorie al secondo cancello di ingresso, Villaggio della Pace, Vicenza, Italia
Parere NON FAVOREVOLE in quanto, riprendendo il parere espresso riguardo ad un intervento programmato per il periodo 2019-2025 proposto dall’US Army Italy per il “Villaggio della Pace” in Vicenza, l’utilizzo di via Veronese si ritiene sia fatto solo in caso di emergenza non risultando adeguata all’accessibilità dell’area di intervento, nè nella fase di cantiere, nè in quella successiva definitiva, stante l’impossibilità di strada di Casale di sostenere un maggior carico veicolare, in particolar modo se pesante.
Installazione di traliccio porta antenne vicino fabbricato n. 59, Caserma Ederle, Italia
Parere NON FAVOREVOLE condividendo le preoccupazioni e le osservazioni espresse dal Comandante Italiano di Caserma Umberto D’ANDRIA nella formulazione del proprio parere in merito; non è infatti esprimibile un parere senza tener conto degli impianti previsti e delle loro caratteristiche, al fine di valutarne tutti gli impatti conseguenti.
Compatibilità dell’intervento in progetto rispetto al contesto territoriale, sociale ed economico della Città di Vicenza
A – sotto il profilo URBANISTICO:
in ragione della necessità di tutelare il sito Unesco “La Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” ed in particolare di valutare l’impatto dell’insediamento in progetto rispetto ad uno dei monumenti più importanti del Patrimonio: Villa Capra detta “La Rotonda”, che sia opportunamente redatta specifica HIA (Heritage Impact Assestement), sulla scorta del Rapporto ICOMOS e per quanto richiesto dall’Ufficio UNESCO del Comune di Vicenza;
che le nuove costruzioni rispettino il rapporto di copertura massimo del 40%, analogamente per gli altri interventi edilizi in zona;
che sia verificata la dotazione minima degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione, stante il significativo incremento del carico urbanistico, sia per la parte residenziale che per quella dell’istruzione, con la realizzazione anche del nuovo complesso scolastico (non considerato in fase di dimensionamento del Piano degli Interventi);
Si precisa che in ambito nazionale, l’esistenza delle adeguate dotazioni urbanizzative costituisce presupposto per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, cosi come previsto all’art. 12 del DPR n. 380 del 2001 e smi (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.
La realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione può essere definita attraverso uno specifico accordo tra pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici nei termini di
, cui agli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); nella Regione Veneto, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 11/2004 e smi (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), tali interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere regolati attraverso “Accordo di programma” cosi come disciplinato all’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
B – sotto il profilo EDILIZIO:
che, stante la tipologia dell’intervento, sia rispettata la normativa tecnica vigente per l’edilizia residenziale e l’edilizia scolastica (igienico sanitaria, antincendio, strutturale, barriere architettoniche, impianti, sicurezza, inquinamento acustico, etc);
che l’altezza dei nuovi edifici non superi i 4 piani fuori terra al fine di limitarne l’impatto, ponendosi l’intervento in diretta relazione con il tessuto edificato residenziale della circostante zona della frazione di Casale, dove le altezze degli edifici è pari al massimo a 7.50 mt.;
C – sotto il profilo della MOBILITA’:
che nella fase di cantiere il maggior carico di traffico dovuto ai mezzi d’opera risulti sostenibile e con il minor impatto possibile, in particolare per quanto attiene i tragitti e la loro lunghezza, stante la già critica situazione viabilistica in zona;
che l’utilizzo di via Veronese sia fatto solo in caso di emergenza non risultando adeguata all’accessibilità dell’area di intervento, nè nella fase di cantiere, nè in quella successiva definitiva, stante l’impossibilità di strada di Casale di sostenere un maggior carico veicolare, in particolar modo se pesante;
che l’ingresso e l’uscita avvengano pertanto unicamente da via Leonardo da Vinci adeguando la già ora critica accessibilità (vedi allegato “A”) e conformandola a quanto previsto dal progetto preliminare del passaggio dell’AV/AC per Vicenza riguardo alle opere complementari; si ritiene infatti che il collegamento alla viabilità esistente attraverso le tre rotatorie indicate, in particolare quella in corrispondenza dell’intersezione di via Leonardo da Vinci con via L.L. Zamenhof e quella per la connessione con viale Serenissima, siano assolutamente funzionali al nuovo insediamento, stante l’inadeguatezza dell’attuale accesso (vedi allegato ”B “). Inadeguatezza evidenziata anche nella relazione illustrativa del progetto MC n. O16-19NP “Migliorie al secondo cancello di ingresso, Villaggio della Pace, Vicenza, Italia, (E8-41134-8J)”, dove si riporta che una delle esigenze che si intendono soddisfare è “come uscita nelle ore di punta per alleggerire il traffico congestionato a/l’esterno del cancello principale”. Altresì per l’accessibilità non risulta giustificato il mantenimento dell’attuale stacco da viale Serenissima, ancor più inadeguato ed insicuro con i futuri flussi di traffico, nè tanto meno un collegamento con lo stesso viale Serenissima, percorrendo tutta via Zamenhof e tutta via Ceccato sino alle rotatorie in prossimità del casello autostradale di Vicenza est per poi ridiscendere viale Serenissima di fatto sino all’ingresso del villaggio, con la differenza di aver percorso almeno 2 km, per poi ritrovarsi nello stesso punto e quindi con tutte le critiche implicazioni ambientali che ciò comporta, stante il consistente numero di veicoli interessati;
che particolare attenzione e conseguentemente adeguate soluzioni siano attuate per quanto riguarda la mobilità ciclo-pedonale, prevedendo nella fase attuativa, i più opportuni collegamenti con la rete esistente (vedi allegato “B “), in particolare il collegamento tra il percorso ciclo-pedonale di via Leonardo da Vinci e quello lungo strada Padana verso Padova con la realizzazione del sottopasso di viale Serenissima.
D – sotto il profilo AMBIENTALE:
che nell’attuazione del progetto siano adottati opportuni interventi migliorativi “esterni” al perimetro del SIC/ZPS “Ex cave di Casale – Vicenza” e sia effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) come previsto dalla DGRV 1400 del 29.08.2017;
che siano realizzate le opere di compensazione idraulica derivanti dalle opere di impermeabilizzazione del suolo;
che sia adeguatamente progettato il sistema per il trattamento degli scarichi reflui, così da renderlo compatibile con la rete comunale esistente;
che, nella realizzazione dell’intervento, sia perseguito l’obiettivo di sostenibilità dell’edilizia di nuova realizzazione in materia di energia, riduzione inquinamento atmosferico, luminoso, acustico e tutela da gas radon.
che siano richiesti preventivamente per gli aspetti idraulici i pareri dell’Autorità di Bacino e del Genio Civile e/o del Consorzio di Bonifica.
E- sotto il profilo della CANTIERIZZAZIONE:
che l’affidamento dei lavori villaggio venga fatto per stralci funzionali, es. i 4 previsti dallo stesso progetto, e non complessivamente, così da consentire una maggior partecipazione delle imprese del territorio;
che il collegamento alla viabilità esistente sia eseguito preliminarmente all’apertura del cantiere, così da minimizzare l’impatto derivante dai flussi di traffico pesante da e per il cantiere.
F – sotto il profilo dei FINANZI MENTI:
che, qualora i cos i delle opere precedentemente indicate, sulla scorta dei trattati internazionali vigenti, non fossero sostenibili dal Governo degli Stati Uniti, si chiede che tali oneri, in funzione della oggettiva valenza ed importanza per la cittadinanza vicentina, siano assunti dal Governo Italiano tramite il Ministero competente.