E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Dicembre 2020 che ripartisce tra le regioni le risorse del «Fondo per il reddito di liberta’ per le donne vittime di violenza» e ne stabilisce i criteri di fruizione. Si tratta, spiega in un comunicato Rita Sabelli, responsabile Aduc dell‘aggiornamento normativo, di fondi incrementati dal decreto “rilancio” del 2020 e stanziati “al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà” (DPCM 17/12/2020 pubblicato sulla GU del 20/7/2021 in rifermento al Dl 34/2020 art.105bis).
Il reddito di libertà è un contributo mensile di massimo 400 euro pro-capite erogato per massimo 12 mesi e destinato alle donne, sole o con figli minori, seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Il fine è sostenere le spese per assicurare l’autonomia della donna, abitativa innanzitutto, l’acquisizione dell’autonomia personale e il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Per fruirne occorrerà presentare un’istanza all’INPS, sulla base di un modello predisposto contenente un’autocertificazione dell’interessata, con allegata la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
E’ la stessa INPS che poi erogherà il reddito, nei limiti dei fondi assegnati a ciascuna regione. Il reddito di libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza. Occhi puntati, per chi fosse interessato, sul sito INPS