Zanzara tigre e comune di Vicenza, gli obblighi per cittadini e aziende fino all’1 novembre

298

E’ stata firmata l’ordinanza relativa agli accorgimenti che cittadini e aziende devono obbligatoriamente adottare fino all’1 novembre per evitare la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune e quindi contrastare la trasmissione di alcune malattie come il virus West-Nile, il virus Zika, Dengue e la febbre Chikungunya. L’ordinanza sarà valida anche per gli anni a venire, con effetto dall’1 marzo al l’1 novembre.

Nelle aree pubbliche è già in corso il servizio di disinfestazione curato dall’amministrazione comunale, incentrato principalmente su interventi volti al contrasto delle larve ea tutela di altri insetti, come le api.

L’ordinanza prevede infatti l’obbligo per tutti i cittadini di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua, come barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario; di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli, come per esempio nel caso di bacinelle, bidoni, secchi e annaffiatoi; di coprire i contenitori d’acqua (bidoni, cisterne) con sistemi idonei ad impedire la deposizione delle uova di zanzara o il loro sfarfallamento.

Inoltre, tutti i condomini e i proprietari o gestori di edifici e di immobili devono trattare in forma preventiva e ogni quindici giorni le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza con prodotti larvicidi. La periodicità dei trattamenti deve essere comunque congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta e il trattamento deve in ogni caso essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità. È necessario anche registrare i trattamenti larvicidi in un apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo; provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai; evitare l’accumulo di rifiuti e materiali di ogni genere; evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce e sterpi.

Da sottolineare che le disinfestazioni adulticide vanno eseguite solo nei casi di effettiva necessità verificata dalla ditta esecutrice: il privato, o la ditta incaricata, deve informare i confinanti 24 ore prima del trattamento delle precauzione da adottare, tramite l’apposizione di cartelli ben visibili posti su tutti i lati della proprietà nonché verbalmente quando possibile. La ditta deve inoltre seguire tutte le prescrizioni indicate nell’ordinanza.

I proprietari detentori e coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, hanno l’obbligo di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;

A consorzi, aziende agricole e zootecniche e chiunque detenga animali per allevamento è richiesto di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, e di procedere autonomamente, ogni quindici giorni ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali.

Ai responsabili dei cantierispetta l’eliminazione delle raccolte idriche temporanee e di tutti i ristagni d’acqua occasionali; il mantenimento delle aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante; la disinfestazione larvicida, ogni quindici giorni, delle aree interessate dall’attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d’acqua di qualsiasi natura.

I cittadini che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili devono conservare gli pneumatici fuori uso in aree coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli completamente con un telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana. È richiesto loro anche di provvedere alla disinfestazione larvicida e adulticida, quest’ultima limitatamente ai cumuli di pneumatici riposti in aree scoperte, con cadenza quindicinale.

Chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani ha l’obbligo di procedere a una disinfestazione larvicida, sempre con cadenza quindicinale, delle aree interessate dalle attività; di coprire tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua, come bidoni, annaffiatoi e bacinelle, con sistemi idonei a impedire la deposizione delle uova di zanzara o il loro sfarfallamento; di avere cura di evitare la formazione di tutti i ristagni d’acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, provvedendo prontamente alla loro eliminazione nel caso della loro formazione.

Per quanto riguarda le aree cimiteriali, gli utenti devono eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi di proprietà; utilizzare esclusivamente l’acqua trattata fornita dalle apposite cisterne; in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia; tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

In generale, per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto. Si consiglia anche l’impiego di formulati biologici. Nell’impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al servizio Ambiente: ecologia@comune.vicenza.it.

——
Fonti: Zanzara tigre e comune, gli obblighi per cittadini e aziende fino all’1 novembre , Comune di Vicenza